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La politica agricola comune dell’UE

La politica agricola comune dell’Unione europea (PAC) si fonda su due pilastri. Il primo, al quale è attribuita la maggior parte dei mezzi finanziari, comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato mirate. Il secondo concerne lo sviluppo dello spazio rurale.

Dall’avvio della PAC 2014 – 2020, i pagamenti concessi nel quadro del primo pilastro sono stati quasi del tutto svincolati. Tuttavia gli Stati membri mantengono la possibilità, su base volontaria, di vincolare fino al 13 % del bilancio degli aiuti diretti ai quantitativi prodotti o all’effettivo di bestiame.

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali dell’agricoltura europea, gli Stati membri devono destinare il 30 % degli aiuti del primo pilastro a pagamenti ecologici. La Commissione ha accolto tre condizioni per il versamento di questi pagamenti verdi: il mantenimento dei prati permanenti a livello regionale, la presenza di superfici d’interesse ecologico sul 5 % della superficie agricola (7 % dal 2018) e l’avvicendamento delle colture.

La convergenza degli aiuti mira ad assicurare una ripartizione più equa dei pagamenti diretti. Entro il 2019 ogni Stato membro riceverà almeno il 75 % della media comunitaria e, al suo interno, ogni azienda riceverà almeno il 60 % della media degli aiuti versati nella stessa regione o Stato. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di prendere misure per limitare al 30 % al massimo la perdita per azienda.

La PAC attuale assicura un sostegno particolare ai giovani agricoltori (fino a 40 anni) che beneficiano, per i cinque anni successivi all’inizio dell’attività, di un aiuto obbligatorio sotto forma di un supplemento del 25 % sui pagamenti diretti generali. Anche le regioni sfavorite, segnatamente quelle di montagna, beneficiano di un maggior sostegno. Gli Stati membri, a titolo facoltativo, possono destinare a tale scopo un importo corrispondente al massimo al 5 % del loro preventivo.

Infine, solo gli agricoltori attivi possono beneficiare degli aiuti previsti. Le aziende non dedite a un’attività agricola a titolo professionale, come i campi da golf, le aziende ferroviarie, gli aerodromi o gli impianti sportivi, sono esclusi dal versamento dei pagamenti diretti.

Le quattro norme di base della PAC attuale sono state adottate il 16 dicembre 2013 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri dell’UE. Tali norme disciplinano rispettivamente lo sviluppo rurale, i pagamenti diretti, le misure di mercato e le questioni orizzontali quali il finanziamento e il controllo. La Commissione ha successivamente emanato gli atti delegati e di esecuzione necessari, e ogni Stato membro ha precisato le disposizioni applicabili per l’attuazione a livello nazionale.

Per maggiori informazioni sugli aiuti del secondo pilastro si rimanda al sito Internet della Commissione europea.    

Notizie del 2017 sulla PAC

L’inizio del 2017 ha segnato l’avvio di riflessioni sulla prossima PAC che seguirà a quella del periodo 2014 – 2020. Nella consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea nel primo semestre 2017 si è sottolineato che gli agricoltori auspicano uno sgravio degli oneri amministrativi e maggiori opportunità di mercato. Parallelamente i cittadini si sono pronunciati a favore di una PAC più impegnata nella lotta contro i cambiamenti climatici e nella protezione dell’ambiente. Queste raccomandazioni contribuiranno all’elaborazione del progetto di modernizzazione e semplificazione della PAC che la Commissione europea dovrebbe presentare entro l’inizio del 2018. L’uscita della Gran Bretagna dall’UE è una delle incertezze che grava su questo calendario. Infatti pone la questione del finanziamento della PAC post-2020, in quanto attualmente la Gran Bretagna è il quarto Paese contribuente netto al bilancio europeo (dopo Germania, Francia e Italia).

Per quanto riguarda gli sviluppi del quadro della PAC 2014 – 2020, nel 2017 la semplificazione della PAC è rimasta l’obiettivo principale dell’UE. Inoltre ha costituito una delle priorità delle presidenze del Consiglio UE maltese (gennaio – giugno) ed estone (luglio – dicembre). Nel quadro dell’esame intermedio del periodo 2014 – 2020 (Regolamento «omnibus»), la Commissione ha peraltro proposto un certo numero di misure che mirano a semplificare la PAC. Quelle volte segnatamente a semplificare le norme relative ai pagamenti diretti dovrebbero entrare in vigore nel 2018. In seguito ad alcune difficoltà sui mercati agricoli che hanno contrassegnato il 2016, prendendo spunto da quanto intrapreso nel settore lattiero, questo pacchetto di nuove misure include anche un adeguamento degli strumenti di gestione dei rischi.

Sul piano dell’organizzazione comune del mercato, uno dei cambiamenti importanti previsti per il 2017 è l’abolizione delle quote zucchero il 1° ottobre 2017.

Accordo agricolo CH – UE

L’accordo tra la Svizzera e l’UE sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (accordo agricolo) ha l’obiettivo di migliorare l’accesso reciproco al mercato in determinati settori di produzione attraverso l’eliminazione di ostacoli commerciali tariffali (contingenti di importazione e dazi) e non tariffali (prescrizioni in materia di produzione o condizioni di omologazione). L’accordo agricolo è stato sottoscritto nel quadro degli Accordi bilaterali I ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

Il Comitato misto (CM) per l’Accordo agricolo tra Svizzera e UE si è riunito per la 16a volta il 16 novembre 2016, sotto la presidenza dell’UE. Durante la seduta, è stata sottoscritta la decisione n. 1/2016 concernente l’ampliamento del campo d’applicazione dell’allegato 10 (riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi) agli agrumi. Gli agrumi provenienti dalla Svizzera nell’importazione nell’UE non vengono più controllati dall’UE. La decisione è entrata in vigore il 1° febbraio 2017.

Con la decisione n. 1/2017 del CM concernente l’allegato 12 (protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari) è stata riconosciuta la designazione svizzera «Glarner Alpkäse» (DOP), adesso protetta da qualsiasi imitazione o utilizzo abusivo anche nell’UE.

Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio concluso tra Svizzera e CE nel 1972

Il protocollo n. 2 disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE. È stato rivisto nel quadro degli accordi bilaterali II ed è entrato in vigore nel 2005. Con il 77 % delle importazioni e il 58 % delle esportazioni, nel 2016 l’UE si riconferma il principale partner commerciale della Svizzera anche per i prodotti agricoli trasformati.

Il Protocollo n. 2 consente alla Svizzera di compensare gli svantaggi di prezzo delle materie prime agricole nel commercio di prodotti agricoli trasformati con l’UE per l’industria alimentare mediante la concessione di contributi all’esportazione per prodotti agricoli trasformati e la riscossione di dazi all’importazione su tali prodotti. In seguito alla decisione presa nel quadro della 10a conferenza dei ministri dell’OMC a Nairobi sulla concorrenza all’esportazione, i contributi all’esportazione sono ancora consentiti per un periodo transitorio fino al 2020 (cfr. anche testo «OMC»). Il Parlamento svizzero nel 2017 ha avviato il dibattito sul progetto del Governo che mira a eliminare queste sovvenzioni e a sostituirle con misure di sostegno indipendenti dalle esportazioni. Il progetto comprende l’attuazione di nuove misure di sostegno già a partire dal 1° gennaio 2019. Il messaggio del Consiglio federale è disponibile qui.

Le misure di compensazione dei prezzi relative alle importazioni e alle esportazioni in Svizzera non possono superare le differenze di prezzo delle materie prime agricole tra la Svizzera e l’UE. Il Protocollo n. 2 contempla i prezzi di riferimento e le differenze di prezzo determinanti per le misure di compensazione. Questi sono verificati una volta all’anno e adeguati in caso di necessità d’intesa con l’UE. I prezzi di riferimento sono stati rivisti l’ultima volta il 1° marzo 2017.

Corinne Roux, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, corinne.roux@blw.admin.ch
Nina Taillard, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, nina.taillard@blw.admin.ch
Tim Kränzlein, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, tim.kraenzlein@blw.admin.ch

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